Nella sezione sono disponibili informazioni relative agli adeguamenti tecnici previsti dall’Autorità in materia di disposizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 relative a convertitori, sistemi di protezione di interfaccia e prove per sistemi di accumulo (Del. 786/2016/R/EEL) e di osservabilità della Generazione Distribuita (Del. 540/2021/R/EEL).

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Delibera 540/2021/R/EEL – Osservabilità

Temi disciplinati

La delibera, dando seguito al procedimento avviato da ARERA con la deliberazione 628/2018/R/EEL, disciplina le modalità di implementazione della regolazione dello scambio di dati tra Terna, le Imprese distributrici e i Significant Grid User (di seguito “SGU”) ai fini dell’esercizio in sicurezza del Sistema elettrico nazionale.

 

La delibera disciplina:

  • le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati
  • le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU
  • la relativa modalità di copertura dei costi 

nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.

Documenti relativi alla Delibera 540/2021/R/EEL

Delibera 540/2021/R/EEL - Sito ARERA

Delibera 540/2021/R/EEL - Sito ARERA

Delibera 540/2021/R/EEL

Delibera 540/2021/R/EEL

Lettera Informativa

Lettera Informativa

Lettera di adeguamento

Lettera di adeguamento

Regolamento di esercizio Del. 540/2021/R/EEL

Regolamento di esercizio Del. 540/2021/R/EEL

Approfondimento sulla Delibera 540/2021/R/EEL

La delibera, dando seguito al procedimento avviato da ARERA con la deliberazione 628/2018/R/EEL, disciplina le modalità di implementazione della regolazione dello scambio di dati tra Terna, le Imprese distributrici e i Significant Grid User (di seguito “SGU”) ai fini dell’esercizio in sicurezza del Sistema elettrico nazionale.

 

Nel dettaglio, la delibera disciplina:

  • le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati
  • le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU
  • la relativa modalità di copertura dei costi

nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.

 

In particolare, è responsabilità del Produttore che gestisce impianti ricadenti nel perimetro di applicazione della delibera, l’onere dell’installazione e della manutenzione dell’apparato di campo denominato “Controllore Centrale d’Impianto” (CCI) e del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione che consentono la rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

 

Nel caso di impianti di produzione esistenti[1], come previsto dall’articolo 4, il Produttore deve procedere all’adeguamento, installando i dispositivi di cui sopra, e inviare apposita comunicazione all’Impresa distributrice (di seguito “Ireti S.p.A.”) entro il 31 gennaio 2024, redatta conformemente al format predisposto da Ireti S.p.A. e pubblicato sul proprio sito internet/Portale (Portale Produttori Ireti), unitamente al regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della delibera debitamente sottoscritto e ad una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del Produttore stesso in cui si attesta che l’impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T).

 

Con apposita successiva comunicazione, e comunque entro il termine del 30 settembre 2022 individuato dal comma 4.2 della delibera, Ireti S.p.A. invierà alla Società in indirizzo il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della delibera.

 

La delibera stabilisce altresì che ai Produttori che hanno proceduto all’adeguamento degli impianti esistenti sia riconosciuto per ogni impianto di produzione un contributo forfettario pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:

  • 1, nel caso di invio entro il 31 marzo 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  • 0,75, nel caso di invio tra il 1 aprile 2023 e il 30 giugno 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  • 0,50, nel caso di invio tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  • 0,25, nel caso di invio tra il 1 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

 

Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, Ireti S.p.A. effettua verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, volte a verificare l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati, eseguendo anche prove di comunicazione.

 

In caso di esito positivo delle verifiche, Ireti S.p.A. procederà a erogare il contributo forfettario spettante entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento.

 

In caso di esito negativo delle verifiche, non imputabile ad Ireti S.p.A., verrà data evidenza al Produttore e saranno fornite indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare entro il termine massimo di due mesi. Il Produttore, al completamento degli interventi, è tenuto a informarne Ireti S.p.A., che entro un mese da tale comunicazione procederà a una nuova verifica. In caso di esito positivo, Ireti S.p.A. procederà ad erogare il contributo forfettario entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo. Qualora l’esito delle verifiche dovesse, invece, mantenersi negativo per cause non imputabili ad Ireti S.p.A. anche dopo il 31 gennaio 2024, Ireti S.p.A. inserirà il Produttore nell’elenco degli impianti inadempienti previsto dalla delibera, e verrà meno per il Produttore il diritto al riconoscimento del contributo forfetario.

 

I titolari di impianti di produzione che entreranno in esercizio dal 1° dicembre 2022 dovranno installare i dispositivi a proprie spese entro la data di entrata in esercizio, dandone comunicazione ad Ireti S.p.A. entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA; la mancata installazione dei dispositivi è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.

 

Il Produttore potrà contattare Ireti S.p.A. tramite la PEC ireti@pec.ireti.it e in copia l’indirizzo e-mail connessioni_attive@ireti.it con oggetto “Osservabilità – Delibera 540/2021/R/EEL” per informazioni inerenti il tema in oggetto e eventuali chiarimenti di ordine tecnico.

 

Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo della delibera 540/2021/R/EEL consultabile sul sito dell’Autorità.

 

[1]“impianti di produzione esistenti” sono gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 30 novembre 2022

Delibera 786/2016/R/EEL

Temi disciplinati

In questa delibera vengono definite le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di  interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo. 

Documenti relativi alla Delibera 786/2016/R/EEL

Delibera 786/2016/R/EEL - Sito ARERA

Delibera 786/2016/R/EEL - Sito ARERA

Nuove prescrizioni introdotte dalla delibera AEEGSI n. 786/2016/R/EEL per gli utenti attivi

Nuove prescrizioni introdotte dalla delibera AEEGSI n. 786/2016/R/EEL per gli utenti attivi

Dichiarazione di verifica del sistema di protezione

Dichiarazione di verifica del sistema di protezione